La Convenzione dell’Aja del 1961

Comunichiamo  che puo’ succedere che L’Italia uscira dalla convenzione Convenzione dellAja del 5 ottobre 1961, una cosa che e’ poco probabile, pero’ per qualsiasi eventualita’ la nostra ditta si e’ preparata, lavorando con I specialisti dell’argomento e ha consultato l’Ambasciata italiana. Nel caso che questa cosa avvera’, la preparazione dei documenti sara’ effettuata in piu’ giorni come prima (4-5 giorni in piu’).

Siccome I documenti non saranno piu’ legalizzati tramite il Ministero della Giustizia ma tramite il Ministero degli Affari Esteri. CHiediamo gentilmente di mantenere la calma, e non avere paura di eventuali cambiamenti.

La Convenzione dellAja del 5 ottobre 1961, infatti facilitava solo la preparazione dei documenti all’estero minimizzando I tempi. Senza essa invece il percorso burocratico sara’ piu’ lungo, pero’ il passbambino italiano comunque sara’ rilasciato conforme la legislazione italiana. Questa procedura richiedera’ documentazione aggiuntiva che dimostrera’ la veridicita dei documenti rilasciati. Tutti I documenti legali necessari per autenticare il certificato di nascita saranno rilasciati dal nostro staff. Nonostane le voci che girano, il nostro capo pensache l’Italia non uscira dalla Convenzione dell’Aja siccome purelaGermania ha ratificato la convenzione con l’Ukraina il 22.07.2010 e con questo ha facilitato il rilascio dei documenti.

Siamo sicuri nel 99% che l’Italia non uscira’ dalla Convenzione dell’Aja.

Di seguito c’e la risposta di un legale italiano.

L’Italia la rinnoverà: è in ritardo, ma ci sono state molteplici interrogazioni parlamentari per sollecitare il termine di approvazione.
Infatti la Commissione I (Affari Costituzionali) e la Commissione II (Giustizia) hanno già espresso il loro parere favorevole proprio per la ratifica mentre la Commissione V (Bilancio) attende il parere tecnico del Governo e lo ha già sollecitato a produrlo. Dopo di che, sicuramente e certamente, si procederà alla conferma del Trattato che è particolarmente rilevante per molte questioni che concernono la questione minorile nel mondo ( ed è ovvio che i parlamentari  non stanno pensando affatto di boicottare la maternità surrogata…) .

Comunque, la Convenzione dell’Aja prevede una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici da utilizzare in Paesi diversi da quello che li ha rilasciati, per cui vengono autenticati tramite l’apposizione di una speciale attestazione “Apostille” che ne certifica l’autenticità e la veridicità ai fini della sua validità legale.
Quindi, nella remota ed assurda ipotesi di non ratificazione, sul documento non verrà apposta la dicitura “Apostille” ma occorrerà una ulteriore legalizzazione, che richiede un po’ più di tempo.
in allegatoci sono anche due documenti.

Dopo una attenta analisi degli atti nazionali ed  internazionali che regolano i vari patti tra gli Stati aderenti ed un particolare esame di più documenti legali, per la preparazione giuridica avanti all’Autorità giudiziaria italiana che eventualmente procede ad accertamento sulla legittimità della situazione verificatasi all’estero, è risultato più che evidente che si è perpetrata una confusione tra le diverse Convenzioni più volte  e spesso citate.

 

Ovvero, occorre determinare una netta e fondamentale distinzione tra:

  1. CONVENZIONE DELL’AIA DEL 05.10.1961 : riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.E che specificatamente riguarda “gli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti in un altro Stato contraente”.Tale convenzione non necessita più di essere riconosciuta ulteriormente perché in Italia è stata già promulgata la specifica Legge n.1253/’66 intitolata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aia del 05.10.1961 ” con cui si stabilisce piena ed intera esecuzione ad essa, tutt’ora valida ed in massimo vigore. Ed è questa a cui deve appellarsi chi è in possesso di un certificato anagrafico di nascita rilasciato dall’Autorità Ucraina;
  2. CONVENZIONE DELL’AIA DEL 19.10.1996: concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.Ora, il campo di applicazione di tale normativa riguarda la protezione dei minori nel mondo, particolarmente in istato di abbandono, specialmente in quei paesi afflitti da una crisi umanitaria, ed il riconoscimento della c.d. Kafala.Ciò è reso evidente anche dalla Decisone del Consiglio 2008/431/Ce del 05.06.’08 che autorizza alcuni Stati membri a ratificare questa Convenzione.Questa specifica convenzione non c’entra assolutamente nulla con il riconoscimento della validità di un atto e/provvedimento straniero da far valere nel territorio italiano, perché interviene per regolare altre materie ed altre questioni su situazioni completamente diverse.Quindi, è palese che le pratiche mediche di riproduzione assistita, tra cui la maternità surrogata ed il conseguente riconoscimento del certificato di nascita, non ricadono affatto in questo ultimo Trattato.
    Infatti, l’art.4 di questa stessa Convenzione, che tuttora l’Italia deve ratificare con la promulgazione di una apposita legge, dichiara esplicitamente che sono esclusi dal suo campo di applicazione “a. l’accertamento e la contestazione della filiazione “ poiché “ il diritto di filiazione…è una questione distinta dall’attribuzione della responsabilità genitoriale” ( Regol.CE n.2201/’03, n.10 ).

In Italia, poi, esiste anche la L.n.218/’95 che all’art.33, comma1 recita testualmente :” Lo stato di figlio legittimo è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita “.

Esiste, altresì,  un ulteriore collegamento tra la Convenzione dell’Aia del 1961 (ratificata dall’Italia) e l’art. 65 della predetta legge quando statuisce che i provvedimenti stranieri debbono essere riconosciuti validi in Italia, come ben statuito anche dalla Corte d’Appello di Bari (Sent. 13.02.’09), “tenendo conto dell’interesse superiore del figlio “ (art. 23, Regol. CE n.2201/’03), principio più volte espresso e ribadito dalla Giurisprudenza italiana e dalla più autorevole dottrina (tra cui R.Clarizia “Inseminazione artificiale,contratto di sostituzione di maternità, interesse del minore”, in Foro it. 1989, parte iv, 298).

Bisogna tener presente, infine, che tutte le Convenzioni e Dichiarazioni internazionali sono ispirate alla protezione del fanciullo ed alla tutela della filiazione e, tra esse, anche la Convenzione sui diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York nel 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la L.n.176/’91).